Gentile Cliente, ai sensi del T.I.M.G. “testo integrato della morosità” di cui alla deliberazione dell'ARERA ARG/gas 99/11 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che:
- M.P. Mondino S.r.l., trascorsi inutilmente non meno di 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza riportata in bolletta, provvederà ad inviare un sollecito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito, sarà indicato il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento, decorrente a partire dalla data di emissione o di invio della comunicazione di costituzione in mora, le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento, i tempi entro i quali in costanza di mora la fornitura potrà essere sospesa, nonché i costi delle operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.
- trascorso inutilmente il termine ultimo indicato nel sollecito scritto per provvedere al pagamento, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall'invio della raccomandata o, alternativamente, 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, M.P. Mondino S.r.l. procederà, trascorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, all'invio al Distributore competente della richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità che non potrà richiedere la sospensione prima di 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della messa in mora. Nel caso in cui l'intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità non vada a buon fine, M.P. Mondino S.r.l. potrà richiedere al Distributore competente, previa comunicazione raccomandata, “ ' Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna” decorsi almeno dieci giorni lavorativi dalla predetta comunicazione e con oneri a carico del Cliente stesso.
- -Al Cliente spetta un indennizzo automatico pari a:
1. 30,00 (trenta) euro se la fornitura verrà sospesa per morosità nonostante il mancato invio della costituzione in mora;
2. 20,00 (venti) euro nel caso in cui la fornitura sia sospesa per morosità nonostante, alternativamente, il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:
2.1 termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
2.2 termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata;
2.3 termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice di sospensione della fornitura per morosità.